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La legislazione

Le leggi, promulgate dai sovrani, sono sempre state concepite e realizzate, secondo la volontà dei committenti, da giuristi – di regola magistrati o docenti universitari – vicini alla corte.

Alcune raccolte di norme, alcune delle quali a partire dal XVIII secolo costituiscono vere e proprie codificazioni, rappresentano con evidenza la cultura giuridica e le capacità tecniche dei giuristi. Appare quindi giustificato inserire nel quadro delle «opere» dei maestri del diritto anche quel che a buon diritto può essere considerato il frutto del loro ingegno.

Da notare che il lavoro al servizio dei sovrani poteva assumere i contorni di un impegno tale da non lasciare margine – e forse interesse – per opere di dottrina.

Giuristi-legislatori, quindi, piuttosto che giuristi-autori.

CT

 
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Modena [ducato], Codice di leggi, e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima, tomo 2, Modena, Società Tipografica, 1771, in-4° (BGUMo, F. ANTICO Friedmann 1 /2), dettaglio della c. A1r.

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