Guida alla lettura - Oggetto di ricorso per Cassazione
Autore: Giacomo Matteotti Opera: Oggetto di ricorso per Cassazione nelle giurisdizioni non ordinarie (militare, marittima, coloniale, ecc.) In Secondo Supplemento alla Rivista Penale, Vol. V Diretta da Luigi Lucchini Anno: 1919
Ricognizione dell’opera
Il contributo di Giacomo Matteotti sui ricorsi per cassazione nelle giurisdizioni non ordinarie, pubblicato nel 1919, affronta il tema del ruolo della Suprema corte e dell’uniformità del diritto tra le diverse giurisdizioni.
L’indagine si apre con una analisi dell’art. 500, comma secondo, del codice di procedura penale Finocchiaro Aprile del 1913.
Nella giurisdizione ordinaria, vige la regola generale secondo cui ogni sentenza è soggetta a ricorso per cassazione. Matteotti sostiene che tale principio dovrebbe valere anche per le ordinanze di esecuzione (sul tema, si veda anche Classificazione degli incidenti di esecuzione) e che vale senz’altro per le sentenze delle giurisdizioni non ordinarie.
Il fulcro dell’analisi è sulle giurisdizioni speciali, ossia i giudici militari, marittimi e coloniali, che, in quei tragici tempi di guerra, avevano assunto un ruolo centrale nel sistema giudiziario.
Il penalista sottolinea come queste giurisdizioni, pur rispondendo a esigenze particolari, non possono rimanere sganciate dai princìpi generali del diritto processuale e che le loro decisioni devono sottostare al controllo di legittimità: infatti “per ogni altra sentenza penale, di ogni altro e qualsiasi giudice [...] vale la norma dell’art. 500 capoverso”, che appunto prevede il ricorso per cassazione.
Ne consegue che la cassazione potrà essere investita dei ricorsi in base alla natura di sentenza penale (su questo aspetto, Il concetto di sentenza penale) del provvedimento impugnato, più che al giudice - o, meglio, all’Autorità - che l’ha emesso.
Ai fini dell’ammissibilità del ricorso in cassazione, come per le sentenze penali ordinarie, anche per la giurisdizione non ordinaria la legge richiede che le decisioni non possano essere altrimenti impugnate. Prima di adire alla Suprema corte, dunque, devono essere tentati gli altri rimedi per censurare la decisione. Da ciò deriva, evidentemente, che se contro una sentenza la legge non prevede alcuno specifico mezzo di impugnazione, essa sarà subito soggetta al ricorso per cassazione.
Dopo un cenno alla revisione come impugnazione straordinaria e una vibrante critica all’istituto della contumacia, Matteotti si occupa del “più singolare tra i gravami delle giurisdizioni speciali”, cioè il ricorso per nullità al Tribunale Supremo di guerra e marina. Al suo preventivo esperimento, trattandosi a tutti gli effetti di un mezzo di impugnazione, è condizionata la possibilità di proporre il ricorso per cassazione.
Su questo aspetto, però, il giurista di Fratta sottolinea una tensione tra due considerazioni: se pure i rimedi (ricorso per cassazione e ricorso al Tribunale supremo) paiono rispondere alle stesse esigenze e ricoprire la stessa funzione in quanto sembrano “due procedimenti quasi identici”, d’altra parte la cassazione è al vertice di tutte le giurisdizioni penali, depositaria anche della funzione nomofilattica, dunque il suo controllo si deve imporre su tutti gli altri giudici, Tribunale supremo di guerra e marina compreso.
Matteotti procede con la divisione e l’elencazione delle sentenze che sono soggette al ricorso al Tribunale supremo e quelle che invece non lo sono. Per questo secondo gruppo, nulla questio: esse saranno impugnabili con ricorso per cassazione.
Risultano invece più complicati quei casi in cui la legge prevede il ricorso al Tribunale supremo: Matteotti evidenzia una problematica tecnica tra il tenore letterale della norma e l’obiettivo, comprensibile e corretto, di “riunire tutte le giurisdizioni penali sotto il controllo della Suprema corte”. Per questa ragione, egli propone alcuni aggiustamenti all’art. 500 c.p.p., così da sanare l’ambiguità e consentire sempre, anche per questi provvedimenti, il ricorso per cassazione.
Dopo aver ribadito l’importanza del controllo della Cassazione anche sulle ordinanze di esecuzione e sulle condanne dei giudici straordinari, Matteotti conclude analizzando le eccezioni alla regola generale della ricorribilità: il ricorso per cassazione è ammesso solo contro sentenze di condanna, mentre restano escluse quelle di assoluzione. Nessun rimedio è inoltre previsto per le sentenze del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia, con le relative problematiche in tema di separazione dei poteri.
Inquadramento e contestualizzazione nel panorama giuridico
Matteotti analizza il comma 2 dell’art. 500 c.p.p. del 1913, che recita: “Contro le sentenze di condanna penale di qualsiasi altra autorità, eccetto quelle del Senato costituito in alta corte di giustizia, può essere in ogni tempo proposto il ricorso per difetto di legittima costituzione, incompetenza, od eccesso di potere, qualora non possano essere altrimenti impugnate. Il ricorso non ha effetto sospensivo”.
Matteotti pone particolare enfasi sulla formula 'qualsiasi altra autorità', leggendo in essa un chiaro intento del legislatore di estendere il controllo della cassazione su tutte le giurisdizioni penali, senza distinzione sull’organo che emette il provvedimento.
Accanto all’accurata analisi del dato normativo, il penalista di Fratta analizza scrupolosamente la dottrina dell’epoca, non mancando di citare anche diversi autori non concordi con le sue conclusioni, come Vico, Tuozzi e Pagani.
Riguardo alla cassazione come organo di nomofilachia, nella dottrina dell’epoca è certamente degna di nota una breve lettera del 1921, che mette in discussione la tendenza a riporre una cieca fede per “l’infallibilità cassazionale”: i giudizi della suprema corte, si osserva, devono essere considerati per il loro “giusto valore di opinioni rispettabili, ma non sacre, degne di meditazione, ma non di cieca soggezione, sia per la loro frequente instabilità, sia per gli errori che non infrequentemente li inficiano” [P. Valenti, Il fantasma della Cassazione, in Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza, Vol. XCIII, 1921, p. 89].
Considerazioni critiche
L’aspetto centrale dell’articolo è certamente la necessità che ogni decisione che comporta conseguenze penali sia soggetta al vaglio di legittimità della cassazione. I beni in gioco nel processo penale sono talmente importanti che non è accettabile, in nessuna situazione, nemmeno la più emergenziale, rinunciare a tale garanzia. Per questo motivo - insiste Matteotti - il ricorso per cassazione deve essere esperibile contro ogni provvedimento penale, quale che sia l’autorità che lo ha emesso.
Questo contributo, per la sua indagine sul ruolo della cassazione, è stato certamente estratto dalle bozze della monografia su cui Matteotti ha lavorato nel periodo del confino messinese (1916-1919), ma che non ha mai visto la luce, per il suo rinato impegno politico e la elezione alla Camera dei Deputati nei ranghi del partito socialista [sulla monografia dedicata alla Cassazione vi sono svariati riferimenti in G. Matteotti, a cura di S. Caretti, Lettere a Velia, Pisa University Press, 2021].
Uno degli aspetti più interessanti di questo contributo, così denso di contenuti altamente tecnici e complessi, riguarda un brevissimo passo intorno al processo in contumacia. Matteotti si scaglia con veemenza contro questo istituto con poche incisive parole, che vale la pena riportare integralmente: “Ma in linea pratica, nessuna coerenza di principi può essere pretesa nel trattamento della contumacia la quale è per sé stessa un istituto repugnante ai fondamenti della procedura penale”. Questa dura presa di posizione evidenzia l’avversione dell’autore per un istituto che, all’epoca, limitava fortemente i diritti dell’imputato. La sua critica sembra anticipare un dibattito che si svilupperà pienamente solo in tempi più recenti, con la contumacia che è stata finalmente sostituita dal processo in assenza soltanto nel 2014, prevedendo requisiti sempre più stringenti sulla effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato prima di poter procedere al giudizio.
Influenza nelle opere successive e conclusione
Questo studio di Matteotti, probabilmente anche a causa della sua natura tecnica e classificatoria, non ha avuto un'ampia risonanza nella dottrina successiva. Tuttavia, alcuni temi trattati conservano una notevole attualità. Tra questi, spicca il già citato passaggio sulla contumacia, che dimostra la straordinaria lucidità dell’autore nell’individuare le più importanti questioni che definiscono il sistema processuale.
Un’ultima riflessione riguarda il valore più profondo di questo contributo: la difesa dei diritti e delle garanzie processuali anche in situazioni di emergenza. Affrontando il tema delle giurisdizioni speciali, e in particolare di quella militare, Matteotti si confronta con il problema del rispetto delle garanzie anche nei momenti di crisi estrema, come in quel caso era la guerra mondiale.
Pur accettando l’esistenza dei giudici speciali, il giurista polesano riafferma con forza che i princìpi fondamentali del diritto non possono essere sospesi o derogati in nome di uno stato d’eccezione. Si tratta di un insegnamento di straordinaria attualità: ancora oggi, infatti, emergenze di vario genere – reali o percepite, spesso legate alla sicurezza pubblica – vengono utilizzate per giustificare deroghe costituzionalmente dubbie al sistema processuale. In ambito penale, l’impiego di trattamenti differenziati durante il processo e l’esecuzione (il cosiddetto "doppio binario"), è una questione tuttora aperta ed estremamente controversa. Il contributo di Matteotti, con la sua ferma difesa delle garanzie anche nei contesti più critici, rappresenta quindi un monito ancora oggi attuale.
Le altre opere
Le altre schede
La recidiva. Saggio di revisione critica con dati statistici - Riforme penitenziarie in Inghilterra - Il segreto delle confessioni in alcune legislazioni straniere - Il progetto Luzzatti per la riforma degli art. 81-83 del cod. pen. - Nullità assoluta della sentenza penale - Il concetto di sentenza penale e le dichiarazioni d’incompetenza in particolare - Dalla critica alla ricostruzione (a proposito dell’Intendente di finanza improvvisato giudice penale) - Classificazione degli incidenti di esecuzione - Rendiconti analitici - G. Sabatini: Principi di scienza del diritto penale. Catanzaro 1918, pag. 205 - Il pubblico ministero è parte